Comune di Sant'Angelo Romano

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Thursday, 09 September 2010
 

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BANDO AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
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Written by Servizi Sociali
Wednesday, 03 February 2010

COMUNE DI SANT’ANGELO ROMANO
PROVINCIA DI ROMA
P.zza S. Liberata, 2 – 00010 Tel. 0774/420100 – 0774/300808 – Fax. 0774/420547
comunesar@tiscali.it - www.comune.santangeloromano.rm.it
P. IVA 02146071002 – C.F. 86002210580

 

BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI UBICATI IN VIA MONTE PORCELLO


1. Ente aggiudicatore :
Comune di Sant’Angelo Romano –Responsabile procedimento Resp. Area Amministrativa Agnese Malagrifa                                                                                                                                                                                                                                                                  
2. Sistema di aggiudicazione
Asta pubblica con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Importo a base d’asta:
Euro 12.000,00 annuo. Importo complessivo presunto per n. 8 anni € 96.000,00.
4. Soggetti ammessi alla gara
Possono partecipare alla gara Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni Sportive Nazionali, nonché Società ed associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate al C.O.N.I. ;
5. Oggetto- durata- corrispettivo della concessione
Oggetto del contratto è l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo di Via Monte Porcello costituito da n. 2 campi di calcio a cinque e locali annessi come meglio evidenziati nella piantina planimetrica  allegata al presente Bando  .
Gli impianti vengono consegnati al Concessionario così come nello stato di fatto ed accettati dallo stesso senza alcuna riserva.
La gestione consiste nell’uso, manutenzione e custodia degli immobili, ivi compresi gli impianti e le pertinenze degli stessi, secondo le modalità, i tempi e le singole prestazioni particolari di cui alla convenzione allegata al presente bando. Il corrispettivo della concessione è costituito dal canone annuo minimo di € 12.000,00 , non sono ammesse offerte in diminuzione, che sarà versato al Comune con cadenza mensile. - il canone sopraindicato dovrà essere aggiornato annualmente secondo gli indici dei prezzi al consumo accertati dall’ISTAT nella misura del  75% dell’indice ISTAT Foi .
Al Concessionario competono i proventi derivanti dall’utilizzo degli impianti sportivi affidati in gestione.
La gestione dovrà essere improntata al fine di assicurare all’utenza un pubblico servizio quale è quello oggetto dell’affidamento dell’impianto, mediante una conduzione della struttura che favorisca la promozione e la pratica dell’attività sportiva motoria, compatibili con l’impianto stesso e la sua destinazione d’uso di promozione ed aggregazione sociale e sportiva dilettantistica.
La durata della concessione è fissata in anni otto  a far data dalla sottoscrizione della convenzione.
La concessione potrà essere rinnovata tacitamente per un ulteriore periodo di pari durata, salvo disdetta delle parti da comunicare con lettera A.R. almeno 6 mesi prima della scadenza.

 

6.CAUZIONE PROVVISORIA In sede di appalto deve essere rilasciata cauzione provvisoria di € 1.920,00 pari al 2% del valore presunto complessivo dell’appalto. La cauzione potrà essere costituita con  fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria con validità non inferiore  a 180 giorni.
7. Modalità e termine per la presentazione delle domande e indirizzo al quale le domande dovranno essere inviate.
La domanda di partecipazione redatta in carta legale e sottoscritta dal legale rappresentante,dovrà essere contenuta in un plico sul quale è espressamente indicato l’oggetto della gara. Tale plico, a pena di non ammissione, dovrà pervenire a mezzo servizio postale o equivalente, entro e non oltre le ore 12,00 del 22/02/2010 al Comune di Sant’Angelo Romano Piazza Santa Liberata n. 2 in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante sul frontespizio la seguente dicitura : “Domanda di partecipazione alla gara per l’affidamento della gestione dell’Impianto Sportivo di Via Monte Porcello”. Eventuali ritardi nella consegna del plico sono a carico del concorrente.
Detto plico dovrà contenere TRE BUSTE, ciascuna sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno il nominativo del concorrente e le seguenti diciture:
BUSTA A –Documentazione Amministrativa.
Tale busta “A” dovrà contenere a pena di esclusione  i seguenti documenti:
a) domanda in carta legale di ammissione alla gara, firmata dal legale rappresentante in conformità al modello allegato 1);
b) atto costitutivo dell’Ente o dell’Associazione;
c) Statuto dell’Ente o dell’Associazione,
d) Fotocopia documento di identità del Presidente o del Legale Rappresentante;
e) Documentazione di affiliazione alla Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata e/o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI;
f) Dichiarazione di presa visione dei lavori di manutenzione e ripristino del complesso sportivo  resa dal Responsabile Ufficio LL.PP.in data 02/12/2009;
g) Dichiarazione di avvenuto sopralluogo , presa visione dell’impianto e accettazione di tutte le condizioni stabilite dal presente bando e dal disciplinare;
h) Cauzione provvisoria  di € 1.920,00 pari al 2% del prezzo presunto complessivo dell’appalto;
 BUSTA B –Offerta Economica.
In questa busta devono essere inserite:
a) offerta sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante. In detta offerta dovrà essere indicato in cifre ed in lettere l’importo annuale che verrà corrisposto al Comune di Sant’Angelo Romano per tutta la durata della gestione. Detto importo non potrà essere inferiore ad € 12.000,00 per ogni anno e sarà espresso sia in cifre che in lettere. In caso di divergenza dell’importo espresso in cifre rispetto a quello espresso in lettere, verrà considerata l’offerta più favorevole al Comune.
BUSTA C -Progetto
a) Progetto programmatico di sviluppo delle attività da svolgere nel centro sportivo in oggetto;
b) Progetto programmatico migliorie strutturali da apportare agli impianti con oneri a carico del concessionario ; 
Non saranno ammesse offerte in diminuzione, né offerte recanti cancellature o correzioni.
7. Apertura delle offerte.
Le offerte saranno aperte il giorno 23/02/2010, alle ore 11,00, presso il Comune di Sant’Angelo Romano  in seduta pubblica.
8. Criteri utilizzati per l’aggiudicazione .
L’asta si svolgerà con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida.
L’asta verrà aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa calcolata in base ai sotto specificati criteri:

PREZZO        PUNTI MAX  30
con decremento del punteggio in rapporto al decremento  dell’offerta
 rispetto a quella più alta;
x =  V x 30 dove:
        K
V = canone annuale  offerto;
K =  canone annuale offerto più alto;

 

 

 

LOCALIZZAZIONE SEDE LEGALE      PUNTI MAX  5
Sede  legale nel Comune : 2 punti
Sede legale in Comuni limitrofi 1 punto
Sede legale in altri Comuni  0 punti
Punti da 0 a 5

NUMERO ATLETI TESSERATI      PUNTI MAX  5
Punti da 0 a 5

NUMERO ANNI SVOLGIMENTO ATTIVITA’      PUNTI MAX  5
TERRITORIO COMUNALE O IN COMUNI LIMITROFI
Punti da 0 a 5

ANNI DI ESPERIENZA NELLA GESTIONE DI IMPIANTI    PUNTI MAX  5
SPORTIVI, ASSIMILABILI STRUTTURALMENTE A QUELLI
OGGETTO DI GARA
Punti da 0 a 5

PROGETTO DI UTILIZZO DELL’IMPIANTO E DI SVILUP-   PUNTI MAX  20
PO DELLE ATTIVITA’
Punti da 0 a 20

PROPOSTA MIGLIORIE DA APPORTARE AGLI IMPIANTI    PUNTI MAX  30
CON ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 
Punti da 0 a 30

8.Modalità e condizioni essenziali ed inderogabili.
Le modalità e le condizioni di svolgimento della concessione, riportate nel presente bando e nell’allegato schema di convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara, sono considerate essenziali ed inderogabili.
9. Divieto di sub affidamento.
E’ fatto divieto di ogni forma di sub affidamento –sub concessione. E’ conseguentemente nullo ogni patto eventualmente assunto dal concessionario in violazione del predetto divieto.
10. Esclusione dalla gara.
La violazione anche di una sola delle condizioni e delle richieste contenute nel presente bando costituiscono motivo espresso di esclusione dalla gara.
11. Disciplina applicabile al rapporto concessorio.
Il rapporto con l’Amministrazione comunale è disciplinato da quanto previsto nel presente bando, nell’allegata convenzione, nonché da quanto previsto dai regolamenti comunali e dalla normativa vigente in materia.
12. Polizza Assicurativa
il Concessionario sarà tenuto a presentare in sede di stipulazione del contratto di gestione dell’impianto sportivo una polizza assicurativa per ogni responsabilità sia civile sia penale per danni , derivassero al Comune o a terzi, cose o persone,  con un massimale unico di €  500.000,000=.
13. Cauzione definitiva
Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10% del valore contrattuale a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
14. Norme finali:
-tutti i termini disposti nel presente bando sono da intendersi come perentori;
-tutte le modalità di partecipazione e presentazione dell’offerta disposte nel presente bando sono
da intendersi a pena di esclusione, salva la possibilità della commissione di gara di invitare i
concorrenti a completare o a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,
documenti e dichiarazioni presentati;
-L’aggiudicazione sarà definitiva e cioè non soggetta a miglioramenti;
-Dell’aggiudicazione stessa verrà data comunicazione mediante affissione della graduatoria all’Albo Pretorio del Comune di Sant’Angelo Romano;
-Tutte le spese inerenti e conseguenti alla gara aperta e dal contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, saranno a carico dell’aggiudicatario;
-E’ possibile visionare le strutture prendendo preventivi contatti con l’Ufficio Amministrativo dell’Ente;
-Il bando, lo schema di convenzione e le relative informazioni possono essere ritirate presso l’Ufficio Amministrativa/Protocollo dell’Ente;
-Per le modalità clausole e condizioni contrattuali e comunque per quanto non previsto nel presente bando, si fa espressamente richiamo allo schema di convenzione parte integrante del presente, nonché a tutte le disposizioni legislative in vigore al momento della gara o che saranno emanate nel corso della validità del contratto in quanto applicabili;
-Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente, per cui l’Amministrazione appaltante non assume responsabilità alcuna se, per qualsiasi motivo, il plico medesimo non viene recapitato in tempo utile;
-Trascorso il termine fissato per la presentazione delle offerte, non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente;
-Tutti gli atti e i documenti presentati per la gara debbono essere redatti in lingua italiana;
-L’Amministrazione si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara.
Ulteriori informazioni:
Resta inteso che il presente avviso non vincola l’Amministrazione Comunale, la quale si riserva,per motivi di interesse pubblico, di annullare o revocare l’avviso medesimo, dar corso o meno allo svolgimento della selezione, prorogarne la data, sospendere o aggiornare le operazioni,aggiudicare o meno la gara (anche nel caso in cui non ritenga vantaggiosa l’offerta) senza che i partecipanti possano accampare pretese di sorta. Niente potrà quindi pretendersi dagli offerenti, nei confronti del Comune di Sant’angelo Romano, per mancato guadagno o per costi sostenuti per la presentazione dell’offerta.
Informativa privacy (art.13 del D. Lgs n. 196/2003). In ordine al procedimento instaurato dal bando di gara:
-le finalità cui sono destinati i dati raccolti riguardano strettamente ed esclusivamente lo svolgimento della procedura di gara fino alla stipula del contratto ed alla esecuzione del rapporto;
-le modalità di trattamento, solo in parte avviate tramite personal computer, sono inerenti strettamente alla procedura di gara;
-il conferimento dei dati costituisce onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le dichiarazioni richieste;
-la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara;
-i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
il personale interno dell’Amministrazione comunale implicato nel procedimento;
i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 e succ. mod.;
-i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti all’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003;
-soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione comunale di Sant’angelo Romano.
Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet del Comune www.comune.santangeloromano.rm.it ed  all’Albo Pretorio di questo Ente.
Sant’Angelo Romano , 01/02/2010.
Il Responsabile del Servizio
Agnese Malagrifa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO 1) AL BANDO DI GARA
 
ISTANZA ED AUTOCERTIFICAZIONE
                              
                                                    Al COMUNE DI SANT’ANGELO ROMANO
                                                       PIAZZA SANTA LIBERATA N. 2
          00010 SANT’ANGELO ROMANO
                                                                                                                                                                                     
OGGETTO: Appalto per l’affidamento  della gestione dell’ Impianto Sportivo di Via Monte Porcello per anni ………. Importo annuale dell’appalto a base di gara   € 12.000 ,00 . Importo complessivo presunto € 96.000,00.
Il sottoscritto _____________________________ nato a ________________________il ________________ titolare o legale rappresentante ______________________________________________________________con sede in___________________ Via ________ n________ tel. ________________ n. fax. ________________ ) 
con codice fiscale n._______________ e con partita IVA n._____________
CHIEDE
 
di essere ammesso a partecipare alla gara di cui all’oggetto.
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti al vero, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito di falsa dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
 
D I C H I A R A
 
1)  di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a-b-c-d-e-f-g-h-i-l-m- comma 1, art. 38 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.;
2) che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale e/o per la quale il giudice abbia disposto il beneficio della non menzione, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., a carico né del e/o dei legali rappresentanti né del e/o dei direttori tecnici dell’impresa, (N.B. in caso contrario dichiarare le condanne penali riportate indicando numero della sentenza, data, reato commesso e condanna)  
3)   che non incorre nel divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 9 comma 2 lett. c) del D.Lgs n. 231/2001;
4)  che l’impresa è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previste rispettivamente dalla lett. e) (non essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi  di sicurezza sociale) e dalla lett. f) (non essere i regola  con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse) di cui all’art. 24,comma 1 della Direttiva CEE 93/37;
5)  che l’impresa è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previste rispettivamente dalla lett.d) ( aver commesso un errore grave in materia professionale) e dalla lett. g) (essersi resa gravemente colpevole di false dichiarazioni) di cui all’art. 24 comma 1, della Direttiva CEE n. 93/37;
6) che l’Impresa non è incorsa in un provvedimento di rescissione o di risoluzione per grave inadempimento nell’esecuzione di un contratto con la Pubblica Amministrazione;
7) che non presenteranno offerta per la gara in oggetto altre imprese con le quali sussistono rapporti di controllo determinati in base ai criteri di cui all’art. 2359 del Codice Civile, o situazioni oggettive, lesive della par condicio fra i concorrenti alla medesima gara tali da inficiare la segretezza delle offerte o comunque  riconducibili al medesimo centro di interesse e/o decisionale;
8) di aver correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;  
9) a titolo di dichiarazioni a corredo dell’offerta, in via definitiva:
a)  di essere pienamente edotto delle norme che devono regolare l’appalto in parola e di avere preso altresì piena conoscenza del Bando di gara accettandone, in caso di aggiudicazione, senza riserve, tutte le norme, le condizioni, le limitazioni, le restrizioni, le decadenze ecc.
b)  di avere esaminato minuziosamente e dettagliatamente il Bando di gara , impegnandosi, di conseguenza, ad eseguire il servizio con l’osservanza incondizionata delle prescrizioni  e disposizioni in esso contenute , riconoscendo remunerativo e di propria convenienza, nel suo complesso il prezzo offerto;
c)  che nel formulare la propria offerta ha tenuto conto di tutti gli oneri e difficoltà operative e gestionali – organizzative discendenti dal contratto e da quanto sopra valutato;
d)  di aver tenuto conto nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza ;
e)  di conoscere, e per questo senza nulla eccepire o pretendere, tutte le norme che regolano l’appalto, lo stato dei luoghi  di che trattasi, nonché la conformazione degli spazi pubblici in cui operare;
f) di impegnarsi a sottoscrivere presentare in sede di stipulazione del contratto di gestione dell’impianto sportivo una polizza assicurativa per ogni responsabilità sia civile sia penale per danni , derivassero al Comune o a terzi, cose o persone,  con un massimale unico di €  500.000,000 come previsto dall’art. 13 del relativo Bando di gara;
 10) di impegnarsi a mantenere, l’offerta presentata, valida e vincolante per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di svolgimento della gara;
 
Luogo e data della sottoscrizione
 
                                                                                            IL DICHIARANTE
                                                                           ______________________________
 
(Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario)
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI SANT’ANGELO ROMANO
(Provincia di ROMA)

Convenzione per l’affidamento in concessione degli impianti sportivi Comunali ubicati in Via Monte Porcello.

PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONCESSIONE
ART. 1 - OGGETTO
Concessione d’uso degli impianti sportivi
Gli impianti sportivi comprendono: da n. 2 campi di calcio a cinque e locali annessi meglio evidenziati nelle allegate piantine planimetriche ubicati in  Via Monte Porcello.
Per la consegna degli impianti sarà redatto congiuntamente dalle parti apposito verbale di consistenza.
ART. 2 - SCOPO
Lo scopo della concessione consiste nella gestione degli impianti per finalità sportive , sociali  e ricreative.
La gestione dell’impianto non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune, con delibera della Giunta Comunale.
ART. 3 - USO DEGLI IMPIANTI
Il Concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare l’impianto in modo corretto, impegnandosi a mantenerlo in perfetto stato di efficienza, conservazione, così da poterlo riconsegnare al concedente, al termine della concessione, in perfetto stato di funzionalità.
ART. 4 - DURATA, CANONE DELLA CONCESSIONE, TARIFFE
 La durata della concessione è fissata in anni otto a far data dalla sottoscrizione della convenzione.
La concessione potrà essere rinnovata tacitamente per un ulteriore periodo di pari durata, salvo disdetta delle parti da comunicare con lettera A.R. almeno 6 mesi prima della scadenza.
 La concessione comporta il pagamento da parte del Concessionario del corrispettivo annuo offerto in sede di gara, da versarsi in dodici rate entro il 30 di ciascun mese.Il canone sopraindicato dovrà essere aggiornato annualmente secondo gli indici dei prezzi al consumo accertati dall’ISTAT nella misura del  75% dell’indice ISTAT Foi .
Tutti i ricavi derivanti dall’utilizzo e dalla gestione dell’impianto sportivo sono a favore del concessionario. Il tariffario in vigore deve essere esposto all’ingresso dell’impianto sportivo in luogo ben visibile ai visitatori.
ART. 5 - OBBLIGHI E DIRITTI DELLE PARTI
Il CONCESSIONARIO dovrà:
a) osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia applicabili e compatibili con la natura degli impianti in oggetto;
b) garantire l’uso pluralistico degli impianti;
c) applicare tariffe previamente ed annualmente concordate con l’Amministrazione comunale per l’uso degli impianti;
d) consentire, nel numero massimo di 5 giornate l’anno, l’uso degli impianti  per  manifestazioni sportive e ricreative organizzate o sponsorizzate dall’Amministrazione Comunale;
e)  comunicare al Comune ogni sospensione dell’attività o chiusura del complesso sportivo o di alcune sue parti;
f) garantire la manutenzione ordinaria degli impianti termici ;
Sono altresì a carico del Concessionario:
I) le spese necessarie per il personale addetto alla pulizia, funzionamento e custodia dell’impianto, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il concessionario medesimo e i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall’art. 1676 del codice civile;
II) le spese per i consumi di energia elettrica, combustibili, acqua, telefono, materiale vario e quant’altro necessiti alla normale attività degli impianti;
III) le spese di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti.
Si intende per manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti:
a) riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne; riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
b) riparazione e sostituzione di parti accessorie, di infissi e serramenti interni;
c) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;

d) riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni, in conseguenza dell’uso;
e) cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione;
f) verifica periodica degli idranti ed estintori;
h) verniciatura periodica dei pali in ferro, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti ;
i) riparazione e mantenimento delle pavimentazioni dei campi di gioco e degli spazi sia interni che esterni ad essi;
j) necessarie sostituzioni di tutte le parti mobili degli impianti sportivi.
Spetta all’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, a mezzo dei suoi organi:
1. Effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria.
2. fornire la certificazione di agibilità;
ART. 6 - SUBCONCESSIONE E MODIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI
Il Concessionario non potrà sub concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della concessione.
Non potranno altresì essere apportate modifiche allo stato dell’impianto oggetto della presente concessione, senza esplicito consenso scritto dell’Amministrazione comunale.
Gli impianti saranno consegnati così come nello stato di fatto ed accettati senza riserva da parte del Concessionario.
ART. 7 – VIGILANZA E CONTROLLI
Il Comune si riserva il potere di effettuare i più ampi controlli sull’attività svolta dal Concessionario e sullo stato di conservazione degli impianti sportivi.
L’Ufficio Tecnico Comunale controllerà, la corretta e regolare esecuzione degli interventi ed il rispetto dei tempi di realizzazione e dei modi indicati nel progetto tecnico. A tal fine lo stesso Ufficio indicherà i dipendenti preposti ad ispezioni e controlli, che dovranno segnalare per iscritto eventuali inadempienze o irregolarità.
Tali eventuali inadempienze od irregolarità verranno immediatamente contestate al Responsabile incaricato dall’aggiudicataria.
ART. 8 - VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA
In caso di revoca, decadenza dall’aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la concessione al soggetto partecipante che segue nella graduatoria formulata nel verbale di aggiudicazione.
Entro i termini di validità dell’offerta indicati nel bando di gara, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria, sarà tenuta all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause che impediscano la stipulazione del contratto.
ART. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10% del valore contrattuale a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
IL versamento del deposito cauzionale verrà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione.
Il deposito cauzionale definitivo, , dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
ART. 10 – RESPONSABILITA’
Il concessionario è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione della prestazione.
Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell’Amministrazione per l’inadempimento alle obbligazioni contrattuali.
Durante l’esecuzione del contratto, il concessionario è responsabile per danni derivanti a terzi anche dall’operato dei suoi dipendenti e, pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l’obbligo del controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni, in tutte le operazioni connesse con la concessione- contratto.
E’ fatto obbligo al concessionario di mantenere l’Amministrazione Comunale sollevata ed indenne contro azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati derivanti dall’uso e dalla gestione dell’impianto sportivo nonché dallo svolgimento delle attività ad esso inerenti.
Il concessionario sarà comunque tenuto a risarcire l’Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dall’esecuzione del contratto ogni qualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dall’Amministrazione.
ART. 11 - PERSONALE
E’ a carico del Concessionario la responsabilità derivante dai rapporti con il personale dipendente, addetto o incaricato della gestione dell’impianto sportivo nonché di ogni altra attività connessa. I rapporti con il personale dovranno essere regolati dalle leggi e dai regolamenti in vigore, ivi compresi quelli disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili, l’esercizio delle attività professionali nonché dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.
E’ altresì a carico del Concessionario ogni onere retributivo, assicurativo e previdenziale riguardante il personale adibito e la stipula di specifiche polizze assicurative a favore di tutto il personale operante nell’impianto sportivo.
Doveri del personale
Il personale preposto è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso. Il concessionario dovrà richiamare l’attenzione sull’obbligo di tutti i dipendenti di osservare il più scrupoloso segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell’attività operativa, pena l’applicazione delle sanzioni penali previste in caso di violazione.
Inoltre, il concessionario dovrà istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti disposizioni:
> provveda alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell’espletamento della prestazione;
> comunichi immediatamente al personale di custodia qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali, ecc.) che dovesse accadere nell’espletamento della prestazione.
Sicurezza
Il concessionario è tenuto a curare che il personale addetto sia assicurato contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche in modo che sia dotato di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 626/94, coordinato con il D.Lgs. n. 242/96) .
ART. 12 – ASSICURAZIONE
Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che derivassero a persone o a cose in dipendenza di quanto contemplato dal presente contratto deve intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico del concessionario il quale dovrà stipulare polizza assicurativa R.C. per eventuali danni arrecati dagli utenti, dagli stessi operatori, dal pubblico o da estranei agli immobili, all’arredamento ed agli impianti igienici, oggetto della presente convenzione, comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento alla concessione in questione per un massimale di € 500,000=.
ART. 13 - LIQUIDAZIONE O CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’
Il concessionario si obbliga per sé, per i suoi aventi causa. In caso di liquidazione o di cessazione di attività e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente, l’Amministrazione provvederà senz’altro alla revoca della concessione.
ART. 14 - PENALITA’
Nel caso di inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti l’Amministrazione applicherà le seguenti penali:
a) per inosservanza agli obblighi connessi alla manutenzione ordinaria verrà applicata una penale di € 500,00 (euro cinquecento/00);
b) per grave carenza dell’igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi e docce, accertata in sede di sopralluogo da parte dell’Amministrazione comunale, verrà applicata una penale di € 500,00 (euro cinquecento/00);
c) per chiusura ingiustificata o/e non autorizzata degli impianti sportivi o di loro parti rilevanti, verrà applicata una penale giornaliera di € 50,00 (euro cinquanta/00).Gli importi dovuti a titolo di penale dovranno essere pagati entro 60 (sessanta) giorni dalla intimazione di pagamento.
Una volta decorso tale termine, le somme dovute a titolo di penale, oltre alle eventuali spese per l’esecuzione d’ufficio, verranno escusse direttamente dal Comune sul  fidejussore. Nel termine di trenta giorni successivi, la fidejussione deve essere reintegrata dal Concessionario pena decadenza della convenzione.
L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza,verso cui il concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 20 giorni dalla notifica della contestazione inviata dall’Amministrazione Comunale.
In caso di assenza o di mancato accoglimento delle controdeduzioni l’Amministrazione procederà all’applicazione delle sopra citate penali mediante escussione del deposito cauzionale definitivo che dovrà essere reintegrato.
ART. 15 – DECADENZA – RISOLUZIONE – RECESSO - REVOCA
Oltre che per scadenza naturale, la convenzione può cessare per decadenza o revoca della concessione, per risoluzione o per recesso.
Decadenza
La decadenza dalla concessione verrà pronunciata, previa contestazione scritta, nei seguenti casi:
a) cessione della concessione o della convenzione;
b) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza il preventivo assenso del Comune;
c) scioglimento del concessionario o sua accertata procedura concorsuale in atto;
d) chiusura ingiustificata o/e non autorizzata degli impianti sportivi o di loro parti rilevanti per più di trenta giorni consecutivi nel corso di un esercizio;
e) inosservanza da parte del concessionario di norme di leggi, regolamenti, provvedimenti comunali o per motivi di ordine pubblico;
Risoluzione
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di mancato adempimento agli obblighi indicati nell’art. 4 – parte II- clausole contrattuali del presente disciplinare.
Si procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art.1456 Cod.  Civ.nei seguenti casi:
a) in caso di superamento, mediante applicazione di penali, della soglia del 10% dell’importo contrattuale;
b) mancato pagamento del canone;
c) mancato reintegro entro trenta giorni della cauzione nei casi di incameramento parziale o totale della spesa;
d) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione, come attestato nei verbali di sopralluogo,
o nella messa a norma;
Recesso
a) Il concessionario ha l’obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della convenzione, salvo causa di forza maggiore o altra causa a lui non imputabile. In tale ipotesi dovrà essere preventivamente data comunicazione al Comune.
b) Le strutture di cui all’art. 1 fanno parte del patrimonio comunale, pertanto, per esigenze indifferibili o per motivi di pubblico interesse, potranno essere oggetto di recesso dal contratto da parte dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 1671 del Cod. Civ., in qualunque tempo. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto, mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. che dovrà pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima della data del recesso.
In tal caso l’Amministrazione si obbliga a pagare al concessionario un’indennità corrispondente a quanto segue:
> un decimo del valore stimato degli investimenti realizzati moltiplicato per gli anni residui di concessione.
Il venir meno, in corso del rapporto, di uno dei requisiti di qualificazione del concorrente determinerà, da parte del Comune, l’esercizio del diritto di recesso dal rapporto contrattuale; in quest’ ultimo caso, nulla sarà dovuto al concessionario a titolo di indennizzo.
Resta salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Revoca
> la concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse;
> qualora si verifichino gravi inadempimenti in pendenza della stipulazione del contratto,l’Amministrazione procederà alla revoca dell’aggiudicazione per motivi di pubblico interesse.
ART. 16 – RIFUSIONE DANNI E SPESE
Per ottenere il rimborso delle spese sostenute e la rifusione di danni di qualsiasi natura (anche con riferimento ai danni derivanti da risoluzione anticipata), il Comune potrà rivalersi, mediante escussione del deposito cauziona le definitivo.
Il concessionario è obbligato a reintegrare il deposito cauzionale di cui l’Amministrazione si è avvalsa, a semplice richiesta scritta della stessa, entro 5 giorni dalla data di notificazione della richiesta stessa.
ART. 17 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente Contratto è competente il Foro di Tivoli.
ART. 18 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
Per quanto non è contemplato nel presente disciplinare, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore disciplinanti le concessioni.
Il rapporto fra il Comune e il concessionario si configura come atto di concessione amministrativa e pertanto, il rapporto stesso non è soggetto alle norme di legge sulla tutela giuridica dell’avviamento commerciale.
ART. 19 – RENDICONTAZIONE
Al fine di consentire il controllo del Comune sulla gestione degli impianti, il concessionario deve presentare all’Ufficio Amministrativo, entro il 31 gennaio di ogni anno:
-una relazione sulla situazione degli impianti, comprendente la proposta degli interventi di ordinaria manutenzione che il concessionario deve attuare, nonché una relazione sulla ordinaria manutenzione effettuata nell’anno precedente;
-una relazione sulla gestione dell’impianto e sull’attività sportiva svolta nell’anno precedente con la
relativa rendicontazioni ed il programma dell’attività da effettuare l’anno successivo. Detto  programma di attività potrà essere modificato dal Comune nel caso in cui venga riscontrata una inadeguatezza del medesimo ai criteri di utilizzo degli impianti.
ART. 20 - SPESE, IMPOSTE E TASSE
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico del concessionario.


 

Last updated ( Thursday, 04 February 2010 )
 

 
      
 
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